Il Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30 ha abrogato la Carta di soggiorno per i cittadini comunitari. A partire dal 11 aprile 2007 è competenza del Comune provvedere al rilascio dell'attestazione della regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari.
Per i cittadini comunitari che soggiornano in Italia per un periodo inferiore a tre mesi non sono previste formalità. E' sufficiente avere un documento d'identità valido.
Per soggiorni superiori a tre mesi, il cittadino comunitario non ha più l'obbligo di chiedere la Carta di Soggiorno in Questura ma deve richiedere l'iscrizione anagrafica presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di dimora.
Per richiedere l'iscrizione, il cittadino comunitario deve rivolgersi all'Ufficio Anagrafe e compilare l'apposita "Domanda di iscrizione anagrafica" (disponibile in allegato). E' necessario presentare un documento di riconoscimento, il codice fiscale e la documentazione che dimostri il possesso dei seguenti requisiti:
- Essere lavoratori subordinati o autonomi;
oppure
- Essere in possesso di risorse economiche sufficienti per se stesso e per i suoi familiari e di un'assicurazione sanitaria;
oppure
- Essere studenti iscritti presso un istituto pubblico o riconosciuto dallo Stato per la frequenza di un corso di studi o di formazione professionale, essere in possesso di risorse economiche sufficienti per se stessi e per i propri familiari (schema in allegato) e di un'assicurazione sanitaria;
oppure
- Essere familiare comunitario che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario già residente che abbia diritto di soggiornare in Italia sulla base dei requisiti elencati nei punti precedenti (domanda in allegato).
In allegato l'elenco dei documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti.
ATTENZIONE
Nel caso le risorse economiche di cui si dispone non siano considerate sufficienti, il diritto di soggiorno non può essere automaticamente rifiutato; sarà esaminato il singolo caso.
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Al momento della richiesta l'Ufficio Anagrafe rilascia immediatamente una ricevuta della domanda di iscrizione anagrafica.
Su richiesta dell’interessato, una volta concluso il procedimento di iscrizione anagrafica, l'Ufficio rilascia l’Attestazione di Regolare Soggiorno che certifica la regolarità del soggiorno in Italia. Per il rilascio dell’Attestazione, occorrono una marca da bollo da € 16.00 per la richiesta e una marca da bollo da € 16.00 da apporre sull’attestazione.
Il cittadino dell'Unione e i familiari comunitari che hanno maturato 5 anni di permanenza continuativa e regolare in Italia, possono richiedere all'Ufficio Anagrafe l'Attestazione di soggiorno permanente, che consente di soggiornare regolarmente in Italia senza l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti previsti.
Per fare la domanda (in allegato) è necessario presentare due marche da bollo da 16,00 Euro, una al momento della richiesta e l'altra al momento della consegna dell'attestazione, che viene rilasciata entro 30 giorni, dopo i necessari accertamenti.
Esistono inoltre condizioni particolari che permettono al cittadino comunitario la conservazione del diritto di soggiorno anche in assenza dei requisiti previsti e la maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente. Seguono in allegato le relative informazioni.
Contatti
Ufficio Demografico
Piazza del Popolo, 1
Tel. 0571 686360 - Fax 0571 629355
E-mail: anagrafe@comune.castelfiorentino.fi.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, il martedì anche 15.00-17.00. Sabato solo per urgenze su appuntamento.
Normativa
- Decreto Legislativo n.30 del 06/02/2007
- Circolare del Ministero dell'Interno n.19/2007