Il Comune riceve e custodisce gli oggetti smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario ritrovati dai cittadini, dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio all’interno del territorio comunale.
La notizia dell’oggetto ritrovato è diffusa con una pubblicazione sull’albo pretorio del Comune ed eventualmente anche attraverso altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noto l’elenco degli oggetti ritrovati.
Gli oggetti consegnati rimangono custoditi per un anno, a partire dall’ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento, in base alla tipologia di bene e dello spazio disponibile: se l’oggetto è deperibile, il Comune decide immediatamente dove e a chi destinarlo.
Il Comune non ha alcun obbligo di manutenzione o riparazione degli oggetti smarriti durante il loro periodo di custodia.
Cosa fare in caso di ritrovamento di un oggetto
Chi ritrova l’oggetto deve presentarsi personalmente in Comune portando con sé un documento d’identità e descrivere dettagliatamente:
- l’oggetto ritrovato
- l’ora, la data, il luogo e le circostanze del ritrovamento.
Il Comune, al momento del ritiro degli oggetti ritrovati:
- verifica gli oggetti
- rilascia un verbale che contiene la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento.
Chi ritrova uno o più documenti deve rivolgersi all’ufficio di Polizia Locale, che provvederà ad avviare le procedure per la riconsegna al legittimo proprietario.
Restituzione degli oggetti
Il Comune restituisce gli oggetti smarriti a colui che si presenta per il ritiro purché dimostri di esserne il legittimo proprietario, fornendo una descrizione dettagliata e particolareggiata dell’oggetto e presentando la denuncia resa presso le Autorità di pubblica sicurezza, qualora presente.
La sottoscrizione del verbale di restituzione vale come autocertificazione della qualità di proprietario.
Oggetti non reclamati
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio senza che si presenti il legittimo proprietario, l’oggetto appartiene a chi lo ha ritrovato.
Il proprietario, ai sensi dell’art. 930 del codice civile, deve provvedere sotto la propria esclusiva responsabilità al pagamento della somma prevista per legge al rinvenitore, qualora questi ne faccia richiesta.
Se il proprietario o il ritrovatore non reclamano l’oggetto, questo diviene di proprietà del Comune, che potrà:
- utilizzarlo per fini istituzionali
- cederlo ad associazioni
- alienarlo.
Normativa di riferimento
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Regolamento comunale per la disciplina del ritrovamento di oggetti smarriti
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Codice civile:
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Art. 927 (Cose ritrovate);
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Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento);
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Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata);
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Art. 930 (Premio dovuto al ritrovatore).
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Contatti
Servizio Oggetti smarriti
Ufficio Segreteria e contratti - Comune di Castelfiorentino
Piazza del Popolo, n. 1
Orari:
L'ufficio riceve preferibilmente su appuntamento nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:00;martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15:00 alle 17:00.
Per fissare l'appuntamento chiamare al numero 0571 686364 o inviare una emai a r.martini@comune.castelfiorentino.fi.it