La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4, 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
E' possibile rendere la "dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana" se si possiedono i seguenti requisiti:
- nascita in Italia da genitori stranieri;
- residenza legale in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni;
- possesso di un titolo di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
- iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.
E' importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'art.33 della Legg 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età.
In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 anni.
Inoltre sempre in base all'art 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (es.certificati medici, scolastici..).
La presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza è soggetta al pagamento di un contributo di 250 euro. Il contributo va pagato in un secondo momento, solo quando l'ufficio comunale ha verificato che ci siano le condizioni richieste dalla legge.
Lo status di cittadino italiano permette ai ragazzi nati e cresciuti in Italia di accedere ai diritti civili e politici in condizioni di parità con i coetanei italiani, ad esempio:
- essere iscritti alle liste elettorali e votare;
- muoversi liberamente all'interno dei paesi dell'Unione Europea;
- accedere ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici.
Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.
Per fare domanda di cittadinanza e per informazioni sui documenti necessari è possibile rivolgersi a:
Ufficio Demografico del Comune di Castelfiorentino
Piazza del Popolo, 1
Tel. 0571/686360 - Fax 0571/629355
email: anagrafe@comune.castelfiorentino.fi.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, il martedì anche 15.00-17.00. Sabato per urgenze solo su appuntamento.
Il Comune di Castelfiorentino ha aderito alla campagna "18 ANNI IN COMUNE", promossa da ANCI con Save the Children e Rete G2 - Seconde Generazioni, e dal 2012 invia una lettera informativa a tutti i ragazzi di origine straniera residenti a Castelfiorentino che compiranno 18 anni nell'anno in corso.
La guida "18 ANNI...IN COMUNE" è scaricabile dal sito di ANCI.
Normativa
Legge n.91 del 5 febbraio 1992 (art.4, 2° comma)