L'autentica di firma (chiamata anche legalizzazione) è una procedura che serve a garantire la veridicità della firma stessa, ossia che la sottoscrizione di quel determinato documento è stata effettuata proprio dal soggetto legittimato; in questa procedura un pubblico ufficiale attesta che la firma del dichiarante su un documento è stata apposta in sua presenza, dopo che lui stesso ne ha accertato l’identità.
Quando si parla di pubblico ufficiale ci si riferisce al Sindaco o al funzionario da lui incaricato (questo accade, ad esempio, nel caso dell'Ufficio Anagrafe), al segretario comunale, oppure ad altri soggetti come il Cancelliere di un Tribunale o un Notaio.
L'autentica della firma può essere effettuata anche presso un Comune diverso da quello di residenza.
Autentica di firma in Comune
L'autentica della firma può essere effettuata dall'Ufficio Anagrafe solo per alcune casistiche espressamente previste dalla legge (D.P.R. 445/2000), e in particolare:
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a privati (una banca, una compagnia assicurativa, ecc.);
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà da presentare agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici al fine di per ricevere somme economiche da parte di terzi (ad esempio deleghe alla riscossione di pensioni, contributi);
- passaggi di proprietà di veicoli.
Non possono essere autenticate le firme su dichiarazioni di impegno, accettazioni di incarichi e rinunce agli stessi, dichiarazioni a contenuto negoziale, procure e deleghe o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco. Non si possono autenticare inoltre le firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana.
Per le altre istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare ad organi della pubblica amministrazione, gestori di servizi pubblici o privati non è richiesta l’autentica di firma, purché siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Non deve essere autenticata la firma su domande di partecipazione a selezioni per l’assunzione in un ente della Pubblica Amministrazione, nonché per la partecipazione ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
L'Ufficiale di Anagrafe non ha competenza in merito al contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, che sono di responsabilità del dichiarante, ma si limita ad autenticare la sottoscrizione verificando che il contenuto del testo riguardi stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato.
Costi
In base all'uso per cui si richiede, l'autenticazione di firma può essere soggetta all'imposta di bollo. In questo caso il costo a carico del cittadino ammonta a Euro 16,00 per la marca da bollo.
Contatti
Ufficio Demografico
Piazza del Popolo, 1
Tel. 0571/686360 - Fax 0571/629355
email: anagrafe@comune.castelfiorentino.fi.it
Orario: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, il martedì anche 15.00-17.00, Sabato per urgenze solo su appuntamento.