APPUNTAMENTI PER RICHIEDERE LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
Dal 3 agosto 2026 la Carta d’Identità cartacea non sarà più valida: a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, sarà quindi inutilizzabile sia come documento valido per l’espatrio che sul territorio italiano.
Lo stabilisce il Regolamento Europeo 1157/2019, che impone standard di sicurezza più stringenti per i documenti di riconoscimento.
La principale ragione della dismissione della versione cartacea è infatti l’assenza della cosiddetta Machine Readable Zone (M.R.Z.), una zona di lettura ottica composta da tre righe codificate con dati anagrafici, leggibili dai sistemi automatici di controllo.
La Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) invece è dotata di questa tecnologia, e pertanto risponde pienamente ai requisiti fissati dall’Unione Europea.
Entro la data del 3 agosto 2026 è quindi necessario sostituire il documento cartaceo con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Poiché il rilascio della CIE non è immediato (la carta viene inviata a domicilio entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta), si invita a richiedere il nuovo documento con adeguato anticipo rispetto al 3 Agosto 2026.
E’ possibile già da ora prendere appuntamento con l’ufficio anagrafe per il rilascio della CIE utilizzando l'apposito applicativo online
I cittadini iscritti all’AIRE dovranno necessariamente rivolgersi al Consolato.
- Cosa serve per il rilascio della CIE? https://comune.castelfiorentino.fi.it/carta-didentita
- In allegato è disponibile un documento informativo con le risposte alle domande più frequenti in tema di Carta d'Identità Elettronica.
ATTENZIONE: il Decreto Legge 26 giugno 2026 n. 108 ha prorogato il termine ultimo per provvedere alla sostituzione della carta d'identità cartacea con quella elettronica, stabilendo che le carte d'identità cartacee non ancora scadute potranno continuare a essere utilizzate ma solo per specifiche finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Si elencano di seguito i casi in cui la carta d'identità cartacea manterrà la propria validità:
1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale. Nelle ipotesi sopra citate, in relazione alle quali la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale. La disposizione, infatti, stabilisce che la sopravvenuta perdita di efficacia del documento cartaceo disposta dal regolamento UE 2025/1208, non si riflette sulla validità del rapporto negoziale già stipulato, che potrà, dunque, proseguire senza soluzione di continuità.
2. Le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, rimarranno valide sino alla scadenza del documento ai fini dell’ accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell’art. 64 del CAD.
3. FINO AL 31 GENNAIO 2027 può essere ancora utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale:
• per l'esercizio di diritti fondamentali (ad esempio, per l'esercizio del diritto di voto, l'adesione a partiti politici o organizzazioni sindacali, esigenze lavorative, motivi di studio o per l'esercizio del diritto di difesa);
• per l'accesso a prestazioni sanitarie;
• per l'accesso a prestazioni previdenziali e assicurative;
• nei rapporti con pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi;
• per la consegna della corrispondenza e degli atti giudiziari;
• per il prelievo, il versamento o il deposito di denaro presso istituti bancari, finanziari e postali.
4. Il documento d’identità in formato cartaceo, dunque, potrà continuare ad essere utilizzato, esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, ai fini del mero riconoscimento del soggetto nei casi sopra esemplificati fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell’espatrio oltre il 3 agosto 2026.
Si ritiene utile, infine, ricordare che nel territorio nazionale analoga funzione di riconoscimento è svolta, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 445/2000, da altri documenti (la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato) alcuni dei quali ancora rilasciati in formato cartaceo, oltre ovviamente al passaporto che è anche il documento precipuamente destinato ad esercitare la facoltà di espatrio.