Riconoscimento figli dopo la nascita

Il riconoscimento di un figlio naturale può avvenire anche dopo la nascita con dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune.

Se la dichiarazione di riconoscimento, effettuata dopo la nascita, riguarda un figlio minore di 14 anni, la stessa può essere resa:

- da uno dei genitori;
- dai due genitori congiuntamente;
- dai due genitori in momenti diversi. In questo caso è necessario il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento. Nell'interesse del minore, la mancanza di consenso può essere superata da un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento.

Se la dichiarazione di riconoscimento effettuata dopo la nascita, riguarda un figlio maggiore di 14 anni, la stessa può essere resa:

- da uno dei genitori;
- dai due genitori contestualmente;
- dai due genitori in momenti diversi. In questo caso è necessario l'assenso del figlio stesso.

Per poter effettuare il riconoscimento, i dichiaranti devono aver compiuto i 16 anni di età e non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che non permetterebbero il riconoscimento.
Per rendere la dichiarazione di riconoscimento occorre prendere appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile che fornirà indicazioni sulle modalità e sulla documentazione da presentare in base alle varie situazioni.
Il figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.
Se il genitore che ha effettuato il riconoscimento per primo è il padre, il cognome non cambierà se la madre vorrà riconoscerlo in un secondo momento. Quando il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.
La scelta del cognome sarà effettuata dal figlio stesso se maggiorenne al momento del riconoscimento, mentre, per i minorenni sarà il Tribunale, informato di ciò dall'Ufficiale dello Stato Civile, a provvedere con un decreto apposito.
L´attribuzione del cognome di cittadini non italiani segue la normativa del paese di appartenenza.

Contatti

Ufficio Demografico
Piazza del Popolo, 1
Tel. 0571/686360 - Fax 0571/629355
email: anagrafe@comune.castelfiorentino.fi.it  
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, il martedì anche 15.00-17.00. Sabato solo su appuntamento.

Normativa

Art. 250 e ss del Codice Civile come modificati dalle legge 219 del 10/12/2012;
D.P.R. 3/11/2000 n. 396.