
Si informa che, al fine di assicurare sempre più efficaci misure di contrasto alla criminalità diffusa e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini, la Prefettura di Firenze, con apposito provvedimento ai sensi dell’art. 2 del T.U.LL.P.S (disponibile in allegato),
DISPONE, NELLE SEGUENTI AREE:
- Via C. Ridolfi
- Via G. Garibaldi
- Via G. Matteotti
- Via A. Testaferrata
- via della Costituente
- piazza A. Gramsci
- via XX Settembre
- via XXIV Maggio
IL DIVIETO di stazionare nell’area cittadina come sopra specificata ai soggetti che in detta area assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quell’area risultino già destinatario di segnalazioni all’Autorità giudiziaria per uno o più reati di seguito indicati:
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di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti
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di cui agli artt. 581, 582, 588 e 590 c.p. in materia di reati contro la persona
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di cui agli artt. 624- bis, c. 2, c.p. (furto con strappo), 628 c.p. (rapina), 633 c.p. (invasione di terreni e edifici), 635 c.p. (danneggiamento), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi), 699 c.p. (porto abusivo di armi), e all’art. 4 legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere).
E ORDINA L’ALLONTANAMENTO dei trasgressori dall’area sopra indicata.
Il provvedimento ha validità di 6 mesi a decorrere dal 10 marzo 2025.