Convivenze di fatto

La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, disciplina le convivenze di fatto (commi 36-65 dell'Art. 1).
La convivenza di fatto riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni:

- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- residenti nello stesso Comune, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Gli interessati non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione. 

La registrazione della convivenza di fatto avviene con la presentazione all'Ufficio Demografico di apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi gli interessati (modulo disponibile nella sezione "Moduli") unitamente alle copie dei rispettivi documenti di identità.

cittadini stranieri devono presentare inoltre un certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera competente, tradotto e legalizzato.

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi
(modulo disponibile nella sezione "Moduli")

La legge riconosce ai conviventi di fatto una serie di diritti indicati a partire dal comma 36 della legge n.76/2016. E' possibile consultare il testo di legge nella sezione "Normativa" in fondo alla scheda.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione: 
- forma scritta 
- atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

Per far valere nei confronti di terzi questo atto, il professionista che ne ha autenticato la sottoscrizione deve trasmettere il contratto di convivenza al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula. L'Ufficio Demografico provvederà a registrare in anagrafe la data e il luogo di stipula del contratto, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista nonché a conservare una copia del contratto stesso. 
La trasmissione al comune da parte del professionista deve essere effettuata tramite pec all'indirizzo comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it  

Il contratto di convivenza può essere sciolto per:

- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; 
- morte di uno dei contraenti (comma 59)

Contatti

Ufficio Demografico
Piazza del Popolo, 1
Tel. 0571/686360 - Fax 0571/629355
email: anagrafe@comune.castelfiorentino.fi.it  
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, il martedì anche 15.00-17.00. Sabato solo su appuntamento.

Normativa

- Legge n. 76/2016, commi 36-65 dell'Art. 1
- Circolare del Ministero dell'Interno n.7 del 6/6/2016