Cittadinanza per discendenza da cittadini italiani (Jure Sanguinis)

ATTENZIONE:

Ai sensi del Decreto Legge 28 marzo 2025 n. 36 recante" Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025 si fa presente quanto segue:

  • per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate fino a tutto il 27 marzo 2025, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla anzidetta data, secondo le linee di indirizzo fino ad ora adottate (e indicate nelle informazioni di seguito disponibili);
  • le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dal 28 marzo 2025 potranno essere accolte unicamente per coloro che non ricadono nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'art. 3-bis suindicato, in ragione della sussistenza di almeno una delle condizioni dettate dalle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma 1 dell'art. 3-bis. Viceversa, ove il richiedente non possa essere riconosciuto cittadino ai sensi della medesima disposizione, o in caso di mancata o incompleta documentazione, si attenderà, in via del tutto prudenziale, la conversione in legge del decreto-legge in esame prima di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento.

 

I cittadini stranieri di origine italiana possono presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza “Jure Sanguinis”, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. K28.1 dell’8 aprile 1991.

La residenza nel Comune di Castelfiorentino costituisce requisito fondamentale.

Una volta ottenuta la residenza, l’interessato dovrà presentare istanza di cittadinanza “Jure Sanguinis” all’Ufficio di Stato Civile esclusivamente previo appuntamento da richiedere all’indirizzo “anagrafe@comune.castelfiorentino.fi.it

Se la persona risiede all’estero, il riconoscimento deve essere richiesto presso l’Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa.

L’Ufficio non effettua controlli preventivi alla richiesta di residenza, ma soltanto successivi all’iscrizione anagrafica.

Occorre dimostrare la discendenza da una persona di cittadinanza italiana e che né l’avo emigrato all’estero né i/le suoi/sue discendenti non hanno mai perso la cittadinanza italiana.

I documenti presentati devono tenere conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata . In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall'ordinamento straniero . Eventuali provvedimenti di rettificazione che vanno ad incidere sugli Atti di Stato Civile, devono essere allegati agli atti ai quali si riferiscono e non solo riportati sull'atto, in quanto l'Ufficiale di Stato Civile deve valutarli e riconoscerli efficaci ai sensi dell'art. 65 e 66 della Legge 218/1995-

Tutta la documentazione prodotta e allegata con l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d'ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conforme previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l'imposta di bollo.

Per ulteriori dettagli si invita a consultare la documentazione in allegato.