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Art. 29 – Le attrezzature scolastiche
Le attrezzature scolastiche sono individuate nella Carta D del R.U. con una differenziazione fra le attrezzature esistenti e quelle di previsione. La Carta D del R.U. individua anche le attrezzature scolastiche private esistenti.
Nella Carta D sono distinti con specifiche sigle i vari livelli della scuola dell’obbligo:
- Scuole Materne
- Scuole Elementari
- Scuole Medie
Dal punto di vista normativo le aree e gli edifici che costituiscono le attrezzature scolastiche di cui al presente articolo corrispondono alle attrezzature prescritte dall’art. 3 punto a) del D.M. 2/4/68, n. 1444.
Gli interventi sugli edifici scolastici, di ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione, dovranno essere effettuati in base alla normativa specifica in vigore per le varie tipologie di impianti.
Per gli edifici di valore storico–architettonico i suddetti interventi dovranno essere compatibili con le norme specifiche indicate nell’art. 9, salvo la possibilità da parte del Consiglio Comunale di esercitare i poteri di deroga previsti dall’art. 134 del titolo 4, per esigenze funzionali non eludibili, previo parere della C.E. e della Commissione Urbanistica e, per gli edifici di valore monumentale, della Soprintendenza ai Monumenti.
In ogni caso gli edifici scolastici dovranno caratterizzarsi come punti di riferimento dell’immagine urbana, con una qualità architettonica di alto livello e con la massima “leggibilità” delle funzioni svolte al loro interno.
Le aree esterne agli edifici scolastici dovranno essere sistemate in modo da consentire lo svolgimento delle attività all’aperto delle scuole, da rendere agevoli i percorsi di accesso e di collegamento con gli spazi di sosta dei mezzi per il trasporto scolastico ed infine con funzioni ornamentali e di schermatura, visiva e acustica, verso le strade interessate dal traffico automobilistico.
Altre indicazioni per gli edifici scolastici e per il rapporto di tali edifici con le aree pubbliche contermini sono riportate nelle regole di carattere specifico di cui ai Titolo 3, Capo I.
Sono individuate nella Carta D, nella Carta A e nella Carta E del R.U., con una differenziazione fra le attrezzature esistenti e quelle di previsione. Nella Carta D e nella Carta E sono distinti con specifiche sigle le varie tipologie di attrezzature di interesse comune:
- chiese e attrezzature religiose
- attrezzature culturali (teatro del popolo, biblioteca, scuola di musica, musei, teatri minori, cinema, ecc)
- attrezzature sociali e assistenziali (centri sociali, case di riposo, ecc)
- attrezzature sanitarie (poliambulatori, canile sanitario, ecc.)
- servizi amministrativi e pubblici servizi (comune, altri uffici amministrativi, ufficio postale, altri uffici statali)
- mercati
Per alcune tipologie di attrezzature di interesse comune e precisamente per le attrezzature sociali ed assistenziali (sigla S) ed i servizi amministrativi e pubblici servizi (sigla A), la destinazione individuata nella carta D per gli edifici esistenti può essere riferita anche solo ad alcuni piani di tali edifici e non all’intera volumetria.
Dal punto di vista normativo le aree e gli edifici che costituiscono le attrezzature di cui al presente articolo corrispondono alle attrezzature prescritte dall’art.3, punto 5), del D.M. 2.4.1968, n. 1444.
Gli interventi sugli edifici destinati alle attrezzature di interesse comune, di ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione, dovranno essere effettuati in base alla normativa specifica in vigore per le varie tipologie di impianti.
Per gli edifici di valore storico–architettonico i suddetti interventi dovranno essere compatibili con le norme specifiche indicate nell’art.9, salvo la possibilità da parte del Consiglio Comunale di esercitare i poteri di deroga previsti dall’art.134 del titolo 4, per esigenze funzionali non eludibili, previo parere della C.E. e della Commissione Urbanistica e, per gli edifici di valore monumentale, della Soprintendenza ai Monumenti.
In ogni caso gli edifici destinati alle attrezzature di interesse comune dovranno caratterizzarsi come punti di riferimento dell’immagine urbana, con una qualità architettonica di alto livello e con la massima “leggibilità” delle funzioni svolte al loro interno.
Le aree esterne agli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune dovranno essere sistemate in modo da consentire lo svolgimento di attività all’aperto, da valorizzare la vista degli edifici dall’esterno, da rendere agevoli e “leggibili” i collegamenti con le aree pubbliche esterne, in particolare con i parcheggi individuati dal R.U. a servizio delle attrezzature di interesse comune ed infine con funzioni ornamentali di schermatura, visiva ed acustica, verso le strade interessate dal traffico automobilistico.
Altre indicazioni per gli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune e per il rapporto con le aree pubbliche contermini sono riportate nelle regole di carattere specifico di cui al Titolo 3, Capo I e Capo II.
Le attrezzature di interesse comune verranno realizzate in linea di principio dal Comune, dagli altri Enti Pubblici competenti e dagli Istituti Religiosi; potranno essere realizzati anche da privati sulla base di una convenzione da stipulare con il Comune, che precisi le caratteristiche costruttive e modalità di gestione che garantiscano l’uso collettivo.
Sono individuate nella Carta D del R.U. con campiture e sigle specifiche analoghe a quelle delle aree a verde di cui all’art. 20 e delle attrezzature di interesse comune di cui all’art. 30 e sono individuate, limitatamente al parco fluviale del Fiume Elsa, con apposita campitura nella carta A del .R.U.. In effetti per quanto riguarda le aree individuate nella Carta D si tratta di aree ed edifici con destinazione qualitativamente analoghe a quelle trattate dai suddetti articoli ma che si differenziano per avere un bacino di utenza esteso all’intero territorio comunale ed anche ad un ambito intercomunale e, da un punto di vista normativo, per il fatto di corrispondere alle attrezzature prescritte dall’art. 4 punto 5 (invece che dall’art. 3 punto c) del D.M. 2.4.1968, n. 1444.(zone F).
Le attrezzature di interesse generale oggetto del presente articolo sono:
- Strutture ospedaliere: il R.U. individua il complesso dell’Ospedale di S. Verdiana ed il Centro per Igiene Mentale (CIM) di Via Che Guevara. I criteri di intervento saranno gli stessi indicati all’art. 30 per le attrezzature di interesse comune con le seguenti specificazioni: le aree a corredo dell’Ospedale dovranno essere sistemate sulla base di un progetto complessivo che organizzi i parcheggi interni (per i mezzi di servizio, il personale ed i visitatori), i percorsi carrabili di collegamento fra la viabilità esterna ed i parcheggi, i percorsi pedonali fra i parcheggi e gli accessi agli edifici, le aree di sosta esterne per i visitatori; dovranno essere previste aree alberate con funzioni di barriera visiva ed acustica verso la viabilità esterna e per i parcheggi interni; dovranno essere previsti percorsi pedonali di collegamento con i tessuti urbani adiacenti.
- Attrezzature per l’istruzione superiore:
il R.U. individua il complesso dell’Istituto Enriquez. I criteri di intervento saranno gli stessi indicati all’art. 29 per le attrezzature scolastiche con le seguenti specificazioni: le aree a corredo dell’Istituto Enriquez dovranno essere sistemate sulla base di un progetto complessivo che organizzi i parcheggi interni, i percorsi carrabili di collegamento fra la viabilità esterna ed i parcheggi, i percorsi pedonali fra i parcheggi, i tessuti urbani adiacenti e gli accessi agli edifici. I percorsi pedonali interni dovranno garantire la massima permeabilità (in teoria anche attraversabilità) dell’area con accessi comodi a tutti i padiglioni scolastici ed agli impianti sportivi; dovranno essere previste aree alberate con funzione di barriera visiva ed acustica verso la viabilità esterna e per i parcheggi interni.
Art. 37 – Regole generali per la realizzazione di nuovi spazi pubblici e di interesse Comune
L’attuazione delle attrezzature, degli spazi, degli impianti pubblici, di interesse comune o comunque riservati ad attività collettive di cui al presente Capo III del Titolo 2 sarà soggetta esclusivamente alla normativa specifica di settore, oltre che alle prescrizioni contenute nel precedenti articoli.
Gli interventi verranno realizzati dal Comune, dagli Enti competenti e dai privati nei limiti indicati nei precedenti articoli, mediante interventi diretti.
La realizzazione di costruzioni o attrezzature da parte di società sportive e/o soggetti privati nelle aree destinate a verde pubblico dovrà essere preceduta: da un Piano di Utilizzo complessivo dell’intera area che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale; da un progetto esecutivo approvato; dalla stipula di una Convenzione che regoli modalità e tempi di costruzione, criteri d’uso delle attrezzature nonché ogni rapporto fra l’Amministrazione Comunale ed il soggetto richiedente, compresa l’eventuale cessione del terreno o dell’impianto al Comune con tempi e modi da definirsi caso per caso.
Gli spazi pubblici, comprese le strade, prescritti dalle regole specifiche di cui al Titolo 3, Capo I e Capo II per gli interventi di saturazione edilizia, per le zone di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, per gli interventi unitari di completamento e di ampliamento residenziale, per le zone di completamento e di ristrutturazione produttiva, per le zone di ampliamento e di espansione produttiva dovranno essere attuati nell’ambito degli interventi edilizi ed urbanistici previsti per le suddette zone, sulla base di progetti e di piani di dettaglio complessivi e con le modalità previste nelle relative Convenzioni.
Gli spazi pubblici di cui al precedente capoverso dovranno essere progettati e realizzati rispettando le prescrizioni quantitative e qualitative contenute nel Titolo 3, Capo I e Capo II e nelle schede allegate al R.U. alle lettere B, C; dovranno comunque essere rispettati in ogni caso i seguenti criteri: non dovranno essere collocati in posizione marginale né eccessivamente frazionati, dovranno invece costituire il centro delle relazioni funzionali dell’insediamento; dovranno essere in continuità fisica e morfologica sia con gli spazi pubblici esterni adiacenti agli interventi sia con le aree a verde condominiali e private dei lotti interni; si dovrà porre particolare attenzione alle condizioni di sicurezza dei bambini e degli anziani rispetto al traffico veicolare.